Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per film, opera filmica o opera cinematografica si intende lo spettacolo, realizzato su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge, per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa al Centro nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 3, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea. Per sale delle comunità ecclesiali si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza

 

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di esercizio sono rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o di enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato.
      3. Ai fini della presente legge, sono considerati produttori indipendenti gli operatori della comunicazione che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente.